GRICE E SFORZA
Luigi Speranza – GRICE ITALO!; ossia, Grice e
Sforza: la ragione conversazionale dell’iustum/iussum – tra idealismo e
positivismo – filosofia emiliana -- filosofia italiana – Luigi Speranza (Forli). Filosofo italiano. Forli-Cesena,
Emilia-Romagna. Direttore del Resto del Carlino. Insegna a Roma. Autore di
importanti saggi di filosofia del diritto quali Il concetto, il diritto e la
giurisprudenza naturale, Filosofia del diritto e filosofia della storia, Idee e
problemi di filosofia giuridica, ecc. Dizionario biografico degli italiani,
Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Al libro, in cui sono raccolti ed
esposti in ordinato modo i risultati delle sue indagini sui problemi del
diritto, il Cesarini Sforza ha dato un titolo di lapidaria semplicità: Filosofia
del diritto. Audace semplicità, si pensa: per un libro solo, e non di grande
mole, il nome stesso della disciplina cui appartiene, disciplina sí ricca di
storia e di complessi e vari svolgimenti. Ma, leggendo, si vede che quel titolo
non è senza buona ragione. I temi della filosofia del diritto (e della teoria
generale del diritto) ci sono, di fronte o di scorcio, tutti. Pure, il volume è
di sole 181 pagine, oltre gli indici. La concisione, la sobrietà stilistica che
ciò rendono possibile costituiscono uno dei principali pregi dell'opera. La
Filosofia del diritto del Cesarini Sforza ha il mordente e la stringatezza
possibili soltanto in opere profondamente mature: vi si ravvisa il prodotto
maturo, non solo d'una vita di lavoro, ma d'una scuola, d'un movimento
filosofico. Di tante discussioni, di tante polemiche delle correnti filosofiche
italiane cui, per connessione o contrasto, questo libro si collega, non giunge
il rumore: rimangono soluzioni approfondite di problemi lungamente elaborati,
in un discorso severo, talvolta scabro, sempre serrato e incisivo. Un prodotto
maturo, ottimamente rappresentativo, direi uno dei punti di arrivo della
filosofia giuridica italiana che ha avuto come maestri o come principali
termini di riferimento il Croce e il Gentile: qui se ne trovano, presentati in
uno dei modi migliori, i contributi piú importanti alla consapevolezza
dell'uomo. Punto di arrivo e punto di partenza su nuove strade: senso di
compiutezza che il libro dà fa sí che l'idea di nuovi passi, di nuove ricerche,
nell'inesauribile impegno per la consapevolezza, non possa dissociarsi
dall'idea di una revisione delle impostazioni di fondo e dei metodi della
scuola filosofica da cui esso pro-viene. Per tale sua patura la Filosofia del
diritto del Cesarini Sforza merita attenta medi-tazione. Dividerò questa nota
in cinque parti. La prima parte sarà dedicata all'esposizione. dei temi
fondamentali dell'opera. Data la ricchezza e la complessità dei suoi
svolgimenti, penso che l'individuazione dei temi fondamentali non sia inutile
agli studiosi e possa aver di per sé un valore critico. Seguiranno
considerazioni critiche, con particolare riguardo al metodo della filosofia; al
concetto, centrale nel pensiero del Cesarini Sforza, di dialettica del volere,
e al modo in cui si possa pervenire a una determinazione analitica dei processi
di espressione della volontà; al problema della giustizia; al carattere della
teoria. generale costruita dal nostro autore. La Filosofia del diritto si apre,
e si chiuderà, sul motivo idealistico, motivo dominante di tutto il lavoro,
dell'attività spirituale come perpetuo movimento, sforzo, tensione, mai
sufficiente fatica, trascendimento dell'oggetto dalla stessa attività
spirituale costituito. Cosí è per il diritto. Il diritto nasce dall'esigenza,
presente in tutte le società, di razionalizzare le azioni degli uomini dando a
esse un ordine stabile mediante regole o norme; ma i suc-cesgi non possono
essere che provvisori; le manifestazioni della volontà umana finiscono sempre
per sfuggire, con la loro inesauribile, irriducibile concretezza, a qualsiasi
astratto sistema di probabilità e prevedibilità; la etoria, opera della volontà
umana, lascia continuamente indietro le mete raggiunte nell'illusione che siano
definitive. L'esperienza giuridica procede attraverso questo tentativo di
razionalizzare la vita per mezzo della regola, e attraverso le ribellioni della
vita alla regola. Mentre la scienza giuridica ha per oggetto sistemi giuridici
dati, la filosofia si leva allo studio della dialettica di soggetto e oggetto
nell'atto di vita, studia l'esperienza giuridica come atto di vita. Diverso il
compito, diverso il metodo: la conoscenza scientifica si appoggia a una realtà
oggettiva, mentre la definizione filosofica deve essere trovata dal pensiero in
sé medesimo, poiché si riferisce alla sua attività in un determinato aspetto.
Anche la scienza del diritto può giungere, mediante uno schema ordinatore, a
una definizione del diritto di carattere generale, applicando ai prodotti
dell'attività creatrice del mondo giuridico la stessa attività
sistematizzatrice e ordinatrice in cui essa consiste; ma le definizioni del
diritto date dalla scienza considerano il diritto come un prodotto, non lo
definiscono nel suo prodursi. La filosofia dà invece la consapevolezza di tal
prodursi, consapevolezza indispensabile anche al giurista, per conoscere
l'origine spirituale del diritto e cosí rettamente intenderlo, e soprattutto
indispensabile al giudice, che deve essere il tramite tra legge e vita, tra gli
schemi del diritto e la concretezza dell'azione umana. All'esigenza spirituale
fondamentale, ondo trae origine il diritto, S. dà il nome di principio
costitutivo del diritto, in contrapposto ai principi regolativi: questi sono le
regole superiori e generali, da cui derivano le regole particolari di un dato
ordinamento, dalle quali si può risalire alle prime per via di induzione; e
hanno carattere storico e contingente, scaturendo dalle concezioni
etico-politiche di un popolo in una data epoca della sua civiltà. Il principio
costitutivo è la legge prima ed essenziale dell'attività dello spirito, per cui
il diritto viene creato; e consiste in un determinato processo della volontà.
La dialettica del volere (come quella del pensare) si svolge nel rapporto fra
l'attività dello spirito umano, infinita potenza pratica e virtualità creativa,
e la sua espressione: espressione è tutto ciò che dall'atto dello spirito si
distingue come fatto e forma la realtà oggettiva. Il passaggio dall'attività
spirituale soggettiva alla realtà oggettiva che se ne distacca è l'astrazione o
procedimento astrattivo, il quale, quando si applica al comportamento concreto,
lo divido in due, ossia rende possibile distinguere tra volizione e azione.
Volizione e azione, che nel concreto agire di ogni soggetto umano sono
tutt'uno, costituiscono nell'astrazione due momenti separati e statici,
diventando tipi pratici, cioè un dato tipo di volizione e un dato tipo di
azione; e l'azione appare come il risultato cui il soggetto volente mira, ossia
scopo della volizione. L'attività volitiva di tanti soggetti diversi, che si
manifesta con atti della concreta volontà di ciascun soggetto, può
estrinsecarsi nella realtà oggettiva incorporandosi in un'azione tipica o
astratta, uniforme per tutti: non ogni azione è conforme a un tipo, anzi gli
uomini, appena giungono ad affermare la loro indi-vidualità, agiscono anche
manifestando la loro originalità, e nel mondo pratico vi sono i santi e gli
eroi che superano le formule e rompono le convenzioni in nome di un ideale
superiote; ma la massima parte della vita comune a tutti gli uomini si svolge
secondo tipi e modelli, si presenta come una serie indefinita di comportamenti
uniformi esprimibili mediante le regole pratiche. Regola pratica è
l'enunciazione di un comportamento conforme a un altro comportamento onde
ottenere il medesimo scopo, vale a dire l'indicazione di un'azione tipica e
astratta. Casi della regola pratica sono la regola tecnica, con la quale si
indica quale azione tipica è mezzo per un fine, e il vincolo immediato tra
azione e volizione passa in seconda linea di fronte alla affermazione dello
scopo mediato o motivo, esistendo il vincolo solo in quanto si affermi il
motivo; e la regola imperativa, o norma, che enuncia un comportamento tipico
riferito all'atto di volontà necessario a realizzarlo, senza riguardo al
motivo. La norma è sempre riferibile a una volontà estranea a quella
dell'individuo cui è posta: le cosí dette norme individuali non sono che regole
tecniche, poiché valgono solo nei limiti e in relazione al motivo che il
soggetto riconosce. Il diritto è dunque il prodotto del procedimento spirituale
astrattivo che, configurando volizione e azione come tipi, pone ordine nelle
azioni degli uomini mediante regole imperative. Va rilevato che, in queste
prospettive, la giuridicità non è osclusiva dei vari sistemi di diritto
positivo, oggetto delle discipline giuridiche, ma è propria di qualsiasi
applicazione del suddetto processo volitivo, per cui ogni azione può essere
giuridicizzata e diventar parte. dell'esperienza giuridica. Dopo averci cosí
introdotto al concetto filosofico del diritto, S. procede a una descrizione
fenomenologica del prodursi del diritto nella società umana. I concetti intorno
a cui questa trattazione è imperniata sono quelli di istituzione sociale e di
orga-nizzazione. La prima forma di socialità, l'istituzione, si ha quando
coloro che costituiscono il gruppo attuano un complesso o serie di
comportamenti uniformi per il raggiungimento di fini comuni; la coscienza del
fine, peraltro, può inancare, come sovente accade nelle società primitive, e le
pratiche sociali risultano misteriose, benché non possano non avere avuto,
all'origine, una loro ragione. La pura e semplice uniformità dei comportamenti
forma il substrato del costume sociale. Dall'istituzione si passa
all'organizzazione quando compariscono le regole imperative, o norme, ossia il
diritto, e mediante il diritto lo azioni di ciascun soggetto sono coordinate
con le volizioni di altri soggetti, e viceversa. Il sorgere del diritto non fa
però scomparire il costume; che rimane come continua e ineliminabile
rivelazione di tipi pratici tra i quali si differenziano quelli coordinati
mediante le regole imperative. Le regole imperative si formano sempre sul
presupposto di una regola tecnica, formatasi nella fase istituzionale: se non
si costituiesero tipi di comportamento che valgano come mezzi per la
realizzazione di determinati fini, neanche sorgerebbero le volizioni imperative
che a quei comportamenti si dirigono. Il modo in cui le regole imperative
operano nell'organizzazione della società umana, la fenomenologia delle
relazioni tra istituzione e organizzazione, i processi mediante i quali il
diritto nasce, è conosciuto, è applicato, è giustificato, le relazioni
funzionali e logiche tra i vari aspetti dell'esperienza giuridica sono
illustrati e chiariti dal nostro autore attraverso l'elaborazione e la
discussione di un complesso di concetti, che si coordinano in una teoria molto
interessante non soltanto dal punto di vista filosofico, ma anche da quello
strettamente giuridico: i concetti di norma giuridica e di consuetudine, di
rapporto giu-ridico, di autorità e proprietà, di diritto pubblico e privato, di
diritto soggettivo e di obbligo, di legge e di negozio giuridico, di torto e
sanzione, di giudizio, e via dicendo. Si riscontrano qui diverse interessanti
varianti e progressi rispetto alle note Lezioni di leoria generale del diritto,
che pure per non pochi anni hanno avuto un posto importante nella cultura
giuridica del nostro paese, per quanto atteneva alla teoria generale del
diritto. Particolarmente importante e centrale nella trattazione è, insieme con
quello di norma, il concetto di rapporto giuridico. Il rapporto giuridico, nel
suo schema fondamentale, è per S. la relazione che si instaura tra due
soggetti, quando il comportamento tipico dell'uno agsume il valore di mezzo o
condizione afinché si realizzi il fine dell'altro; il dirigersi della volizione
a un comportamento altrui in ordine a un proprio fine. La piú semplice
definizione del rapporto giuridico è quella di rapporto tra un imperativo o un
obbligo. Se ci riferiamo a un atto normativo primo, non giustificato sulla base
di precedenti atti normativi, il rapporto è di per sé giuridico; se invece si
riferiscono tutte le volizioni normative a un'unica volontà, i rapporti
concreti, cioè gli effettivi atti di volizione, sono giuridici solo in quanto
rientrino nel sistema dei rapporti astratti stabiliti dalle formule normative
riferite a quell'unica volontà. Ciò giustifica la distinzione tra pretcsa, il
concreto dirigersi di una volontà all'azione altrui, e diritto soggettivo,
l'astratta e virtuale possibilità di volere un comportamento tipico altrui;
distinzione cui corrisponde, dall'altro lato del rapporto, quella tra obbligo
concreto e obbligo astratto. Il riferimento di tutte le volizioni normative a
un'unica volontà, cioè la volontà dello Stato, è attentamente esaminato dal
Cesarini Sforza, mostrando il processo logico attraverso il quale avviene
l'identificazione del diritto con l'ordinamento giuridico statale. Tale
processo consiste nel ricavare dalle norme, nelle quali si esprimono volizioni
astratte, l'idea astratta di una volizione unica e comprensiva, che sostiene
tutto l'ordinamento, attribuendola a un unico soggetto. Da questo punto di vista
lo Stato non è dunque che un puro concetto, una personificazione compiuta dal
pensiero astraente. Come nella storia si sia venuti a questa astrazione,
all'associazione dei concetti di diritto e Stato, è indicato dal Cesarini
Sforza sottolineando il parallelismo di questo processo con la progressiva
monopolizzazione statale dei mezzi di attuazione coattiva del diritto. Se poi,
lasciando alla scienza giuridica il suo concetto astratto dello Stato, vogliamo
sapere cosa lo Stato è in realtà, l'analisi filosofica mostra che questa
cosiddetta volontà dello Stato si risolve nella concreta attività di
determinati uomini, nella cui effettiva volontà l'autorità statale ai
trasforma, da parola, in fatto. Chi comanda e chi è comandato: questa relazione
costituisce il rapporto politico fondamentale, ossia il rapporto giuridico,
considerato non piú nel suo schema logico, ma nella concreta realtà degli atti
di volontà. Volontà piú forti si impongono sopra altre meno forti, che
rimangono per un certo tempo in istato di sog-gezione, dal quale però tendono a
liberarsi, per diventare a loro volta dominatrici. Un equilibrio di interessi è
raggiunto, quindi è rotto, e gli si sostituisce un nuovo ordine nor-mativo, e
per queste lotte e superamenti la storia umana inesauribilmente procede. Da
quale parte è il valore, nel contrasto tra gli interessi affermati e gli
interessi che cercano di affermarsi, tra l'ordine costituito e le sue forze e
le forze innovatrici e rivolu-zionarie? Questa volta lo storicismo non è
conservatore. L'autorità è essenzialmente un fatto, dice S.: essa si giustifica
soltanto da sé stessa, nel suo effettivo manifestarsi come volontà normativa.
Ogni tentativo di dare all'autorità una giustificazione superiore è destinato a
fallire, come fallisce quello di fondare l'autorità dello Stato in un diritto
naturale o superstatale. La validità della legge consiste nell'effettivo
manifo-starsi di una forza vincolatrice dei valori umani, e se una nuova legge
prende il suo luogo come forza vincolatrice, la nuova legge è valida; se il
fatto di una nuova autorità si sostituisce al fatto di un'altra autorità, la
nuova autorità ha in sé stessa la sua giustificazione. In queste prospettive
sembra che il filosofo assista alle vicende della storia senza prendere
partito, senza affermare il valore delle forze che resistono o delle forze che
tendono a trasformare. Ma, dando un nome ai termini di questa sempre riaperta
dialettica, egli usa per l'ordine giuridico, nel quale il movimento della
storia sembra arrestarsi, l'espressione « principio di legalità»; « per
indicare, invece, il processo di oggettivazione nel suo movi-mento, cioè non
nei suoi risultati ma nella molteplicità e particolarità inesauribile dei suoi
impulsi, soccorre la tradizionale denominazione di principio di giustizia». «
Il contrasto fra i due principi — che appunto nel loro contrasto sono clementi
vivi dell'esperienza giuridica - richiama facilmente quello tra la valutazione
dell'agire nell'esteriorità conformistica delle sue manifestazioni e la
valutazione morale considerata nella profondità e originalità della esigenza
spirituale che la determina ». Non occorre sottolineare da quale parte è, per
S., il valore. E quale sia il valore intrinseco al movimento di progresso, cui
egli dà il nome di principio di giustizia, è quindi spiegato: «Il concetto di
logalità esprime la condizione delle azioni umane in quanto ordinate mediante
un sistema di imperativi, e quindi sottoposte alle volontà che negli imperativi
si manifestano. Invece è intrinseca al concetto di giustizia l'idea -
affermatasi, come già si disse, attraverso la dottrina cristiana e il
giusnaturalismo razionalistico - dell'eguaglianza fra i soggetti di diritto in
quanto sono tutti persone umane. Quest'idea fa sí - come dimostra l'esperienza
storica - che i principi tendenti a realizzarsi come regolativi di un nuovo
ordine giuridico esprimano nelle forme piú varie un'unica esigenza: quella
delle volontà giuridicamente subordinate di conquistare, rivendicando
eguaglianza e libertà nei confronti dell'ordine costituito, posizioni di
predominio, di divenire alla loro volta, cioè, volontà imperative. IL METODO
DELLA FILOSOFIA Esponendo, nella parte che precede, i temi cardinali della
Filosofia del diritto del Cesarini Sforza, ho detto delle indicazioni metodologiche
dell'autore a proposito della filosofia e della scienza. La scienza conosce
l'oggetto dato come dato, la filosofia pone in evidenza l'attività spirituale
che crca, senza mai esaurirsi, la realtà oggettiva. Il metodo della scienza
consiste nell'applicare alla realtà oggettiva schemi ordinatori, giungendo per
questa via al generale; la filosofia studia l'esperienza nella sua
universalità, e « la definizione flosofica il pensiero deve trarla da se
medesimo, in quanto si riferisce alla sua attività in un determinato suo
aspetto». Sono ben noti gli antecedenti di questa posizione meto-dologica: è
noto come nell'idealismo italiano il pensiero filosofico sia distinto dal
pensiero scientifico, legato all'oggetto o oggettivante e procedente per
generalizzazioni, come pensiero puro che trae da se medesimo le sue
determinazioni, dotate del carattere della universalità. Ma la definizione
filosofica del diritto, data in quest'opera, è veramente trovata dal pensiero
in se medesimo con metodo puro di riferimenti all'oggetto? L'indagine
filosofica, dice l'autore, rivela come l'atto spirituale che crea il diritto
sia un processo della volontà. La dialettica del volere consiste nel rapporto
fra attività e espressione, fra atto e fatto. Nel passaggio da atto a fatto
consiste l'astrazione che, applicata al comportamento con-creto, rende
possibile il distinguere tra volizione e azione, le configura come tipi, rende
possibile la razionalizzazione dei comportamenti umani mediante schemi
ordinatori, regole pratiche. Norma giuridica è quel tipo di regola pratica, la
imperativa, che un soggetto pone ad altro soggetto; la norma che l'individuo
pone a se stesso non è giuridica, Lo Stato è la relazione tra chi comanda e chi
è comandato. Il tentativo piú severo e rigoroso di un pensiero puro, che tragga
sé da se medesimo,, è stato fatto dal Gentile con la filosofia dell'atto puro.
Un gentiliano esigente potrebbe muovere al Cesarini Sforza il rimprovero di
empirismo o materialismo. Ecco ciò che il gentiliano potrebbe dire.
Materialistica è la concezione individualistica, che contrappone individuo a
individuo, chi comanda a chi è comandato, chi pone la regola imperativa a chi
ne è destinatario. E la dialettica dell'attività spirituale, la distinzione tra
atto e fatto, tra l'attività e i suoi prodotti, sono pensate dal Cesarini
Sforza in modo astratto e natu-ralistico. La volontà è concepita come fatto
psichico, che si svolge nel tempo formandosi, perdurando quale tensione
volitiva, venendo meno o per il compiersi dell'azione o per il cadere della
tensione (v., per es., a p. 132). I superamenti dello spirito rispetto ai enoi
prodotti sono superamenti che avvengono nel tempo, e non il superamento che lo
spirito fa di se stesso nell'atemporalità dell'atto. S. non parla del diritto
come d'un termine della dialettica spirituale superato dalla sintesi ideale, ma
parla di ordini normativi costituiti nella storia e superati dalle rivoluzioni
politiche. Guardate, potrebbe concludere l'attualista, scandalo!, come la
filosofia del Cesarini Sforza entra in colloquio con la sociologia e ne
utilizza gli apporti a conferma e chiarimento delle sue tesi; con la
sociologia, con la quale la pura filosofia dell'atto puro non ha mai avuto a
che fare poiché quella rimane immersa nel logo astratto, mentre questa à logo
concreto. Credo che il gentiliano esigente per un certo verso avrebbe ragione.
La dialettica della volontà e del suo esprimersi nel diritto, com'è presentata
dal Cesarini Sforza, non si svolge nel mondo senz'aria del pensiero puro, bensí
nel mondo umano della storia, empiricamente concepita, dove non lo spirito
unico celebra in solitudine le sue espressioni e i suoi superamenti, ma gli
uomini sono portatori di ideologie e di interessi diversi, e il diritto si
costituisce quando la volontà di alcuni si impone alla volontà degli altri e la
rivoluzione si ha quando i governanti non sono piú in grado di costringere i
governati all'obbedienza. A mio giudizio, però, proprio qui sta la forza
dell'opera: nell'empirismo che porta l'autore fuori degli sterili tormenti
della filosofa ancora in cerca del pensiero puro e, ponendo la filosofia del
diritto in pieno e vivace rapporto con la sociologia e con le scienze
giuridiche, le dà nutrimento e robustezza. Oso dire che le dichiarazioni
metodologiche sopra riferite, delle quali peraltro ben si comprendono, su un
piano psicologico e culturale, le ragioni di persistenza, sono smentite dallo
svolgersi della trattazione: la definizione del diritto, quella dello Stato e
le altre definizioni elaborate nel libro non sono trovate dal pensiero in se
stesso né sono formalmente universali, ma sono costruite sull'esperienza e
sullo studio che dei dati empirici fanno le scienze sociali. La Filosofia del
diritto del Cesarini Sforza dà una nuova dimostrazione della fecondità dell'atteggiamento
del filosofo che non tema l'accusa di empirismo e cerchi il colloquio con le
scienze, quando a ciò si accompagnino l'attitudine critica e la capacità di
sintesi, e il contatto con l'esperienza non vada a danno dell'interesse per i
presupposti e le condizioni e i rapporti delle scienze e di ogni altra attività
umana. Che cosa rimane, in questo libro del Cesarini Sforza, se non il metodo
del pensiero. puro, della tradizione filosofica idealistica? Rimane una
vocazione filosofica alla comprensione del mondo umano, che, non appagandosi di
analisi particolari, di punti di vista limitati, di prospeitive bloccate, vuol
vedere le cose da tutte le parti possibili, collegarle in visioni di insieme,
soprattutto non limitarsi a considerare i risultati delle attività umane, ma
comprendere le attività nel loro svolgersi. Ecco, però, un filosofo formato in
questa scuola che non ispregia la sociologia e sa servirsene. Ed egualmente S.
sa tenere buone relazioni con le scienze giuridiche, dedicando a concetti
giuridici un lavoro. del quale i giuristi potranno fare buon conto. Benché S.
parli assai spesso di attività spirituale e di spirito, il soggetto della
storia e dell'esperienza giuridica è per lui l'uomo reale. « La dottrina
umanistica — che non ignora la potenza dell'attività spirituale (« spiritus
intus alit»), ma sa che tale potenza non appartiene a un soggetto trascendente
(com'è l'Idea di Hegel) bensi s'incarna nel pensiero e nella volontà degli
uomini reali (...) ». E le vicende degli uomini reali sono considerate in modo
assai disincantato, che porta l'autore ad assumere talvolta accenti quasi
marxisti, come a proposito della proprietà: « (...) non è del tutto senza base
la concezione secondo la quale il diritto è strumento di dominio economico, e
lo Stato liberale democratico è il 'comitato d'affari della borghesia
capitalistica'». Lo Stato, lo si è visto, non è idealisticamente divinizzato,
ma é concepito quale rapporto politico tra volontà umane che si impongono e
volontà umane che soccombono. Siamo qui nella linea realistica della filosofia
politica crociana. Le pagine in cui questa ferma consapevolezza piú appare, e
diventa piú cruda, sono a mio avviso quelle sulla pena. Hanno séguito, osserva
S., la teoria della difesa sociale e quella dell'emenda; difesa ed emenda sono
però scopi secondari rispetto alla vera finalità della pena. In fondo all'idea
della sanzione punitiva, dice l'autore, si può sempre ritrovare il fatto della
vendetta. Tra la vendetta e la pena corre la differenza che la prima è
esercitata fra soggetti eguali, che si contraccambiano un male, mentre la
seconda è applicata da un potere sociale, superiore all'offensore e all'offeso;
ciò rappresenta senza dubbio una garanzia di imparzialità, una tutela della
pace sociale, ma in ultima analisi anche lo Stato non fa che contraccambiare o
retribuire, col male della pena che infligge, il male del reato commesso. Non
si possono meditare simili tesi senza turbamento, specialmente se si è
esercitato il magistero penale. Forse la teoria della difesa e dell'emenda sono
soltanto schermi costruiti per nascondere a noi stessi che il giudice è
strumento di vendetta? L'opinione del Cesarini Sforza, e il modo in cui è
presentata e giustificata, meritano apposita, approfondita discussione; qui
l'opinione è stata addotta come significativo esempio del suo realismo. E si
dovrebbe sempre cercare di tenersi nella stessa direzione, d'una filosofia che
non tragga dal pensiero. puro esaltazioni e giustificazioni retoriche o mitiche
degli istituti politici, e guardi invece francamente all'esperienza degli
uomini reali per rendersi conto dell'effettiva, anche se talora spiacevole
natura dei loro rapporti, delle vere ragioni del loro comportamento. VOLONTÀ E
ESPRESSIONE Si vede confermato, nel libro del Cessrini Sforza, come la
filosofia giuridica italiana. laica e immanentistica abbia raggiunto, a
proposito dei problemi classici della filosofia del diritto, impostazioni e
soluzioni di decisiva importanza. Diritto e morale: vano è cercare criteri
assoluti e universali di distinzione tra norme morali, giuridiche e d'altre
categorie; la distinzione dovrà essere fatta tra moralità da una parte, intesa
come attività concreta, e legalità dall'altra, intesa come conformità
dell'azione alla legge. Unità o pluralità degli ordinamenti giuridici,
statualità o socialità del diritto: tanti sono gli ordinamenti giuridici quante
le organizzazioni sociali, ma i giuristi scelgono un particolaro ordinamento e
con esso identificano il diritto. Le tesi filosofiche ora accennate potranno
essere rifinite o riformulate in vari modi, giudico però molto arduo
l'allontanarsene o il rovesciarle. Di special vigore mi sembra il modo in cui
S. ripresenta la critica al giusna-turalismo: l'errore filosofico del
giusnaturalismo consiste nella pretesa di far passare come- principio
costitutivo del diritto un particolare principio regolativo. Dicevo in
principio del senso di compiutezza che, quanto ai temi e ai problemi
approfonditi e nelle sue prospettive, dà questa Filosofia del diritto. Intorno
al concetto centrale della dialettica del volere come rapporto tra l'attività
dello spirito e la sua espressione si organizza un coerente discorso, ove
filosofi e giuristi trovano molte soddisfacenti risposte a loro domande. Il
tema, rispetto al quale principalmente mi par vi possa essere progresso di
studio, è proprio quello del concetto di volontà e di espressione della
volontà. Che cosd intendiamo per volere, quali processi designamo con questo
nome? Che cosa intendiamo per espressione del volere? Come avviene il passaggio
dalla volontà all'espres sione? Ogni filosofo, ogni scuola filosofica,
compiendo l'arduo e paziente lavoro di precisazioni e distinzioni concettuali,
si ferma a un certo punto su concetti non ulteriormente analizzati, che vengono
sovente definiti come forme pure, categorie, principi costitutivi. L'arrestarai
non è senza ragione e necessità: questi concetti non analizzati forniscono i
punti di riferimento, le impalcature di sostegno, di cui si ha bisogno per non
smarrirsi nel terreno dove si scava e si lavora. Poi, quando i risultati di
quel lavoro sono assimilati, è possibile rivolgersi a quei punti di
riferimento, a quei concetti centrali e organizzatori, per iniziare anche lí il
precisare e il distinguere. Ci si vale, in ogni nuova fase dell'im- presa
filosofica, di nuovi punti di riferimento, di nuove impalcature; ma vi può
essere un progresso, se si estende il campo della consapevolezza e soprattutto
se si è imparato a non venerare troppo le impalcature di cui ci si serve. La
scuola filosofico-giuridica italiana, di cui è rappresentante S., ha avuto ed
ha come concetti organizzatori quelli di attività spirituale, di volontà, di
espressione, di dialettica. Sono state dette cose rilevanti a proposito di tali
concelti; ma, laddove essi hanno resa possibile un'avanzata analisi filosofica
in altri luoghi, qui l'analisi non è andata molto avanti. Ha contribuito non
poco ad arrestarla il concetto del metodo filosofico di cui prima si è parlato.
Pure, anche su questo terreno c'è lavoro da fare. Grandi contributi portano al
chiarimento dei processi della volontà e del suo esprimersi la sociologia, la
psicologia, la linguistica e altro discipline, e il filosofo deve coordinare i
risultati rendendo chiari i fondamenti e i metodi con cui ciascuna di esse si
accosta a questi problemi. Come avviene, in particolare, l'esprimersi dell'atto
del volere attraverso il procedimento astrattivo che distingue volizione e
azione? Tale espressione avviene mediante il linguaggio. Il linguaggio non è
qualcosa di dato all'uomo e pronto e finito una volta per tutte, né è creato
caso per caso in ogni concreto atto d'espressione; esso è un prodotto della
storia e della cultura umana, nttra- verso una lunga e complessa elaborazione.
Si può studiare, come fa la linguistica, la formazione dei linguaggi nella
storia umana; si può studiare i processi di impiego del linguaggio per
organizzare la convivenza e la collaborazione mediante le prescrizioni; e
studiare la psicologia degli usi e delle ricezioni individuali di questo
prodotto della società. Invece di partire dai concetti molto generali di
volontà e di espressione, partire da situazioni e attività umane concrete; alla
coordinazione di quei concetti nella teoria della dialettica sostituire l'esame
particolareggiato dei procedimenti e degli strumenti degli uomini reali che
razionalizzano la vita mediante le regole. L'analisi dei concetti dovrebbe
servire, procurando gli schemi ordinatori, come mezzo per comprendere queste
attività. In tali prospettive è possibile indagare in che consista il significato
delle espressioni lin-guistiche, in che senso e in che limiti si possa parlare
di significati comuni e costanti tra piú persone, cioè di una oggettività dei
significati rispetto ai soggettivi atti di espressione e di intendimento, in
ispecie di una oggettività delle norme giuridiche rispetto ai soggettivi atti
di volizione; cercare in che consista l'astrattezza delle espressioni
linguistiche normative, che designano tipi di situazioni e tipi di
comportamenti, e come si formino i concetti astratti e come pragmaticamente
funzionino nel razionalizzare i concreti processi vitali; studiare infine la
disciplina cui gli uomini sottomettono gli usi linguistici o farsi custodi di
tal disciplina o attendere a migliorare le regole d'uso del linguaggio in ordine
ai loro scopi, con gli studi di semantica e di logica. Impegnarsi insomma,
anche a proposito della volontà e della sua espressione, nel pieno
dell'esperienza e della sua moltepli-cità, elaborare con precisa analisi i
mezzi concettuali della conoscenza Quanto ho detto avrà fatto pensare il
lettore al lavoro e ai programmi di lavoro del complesso movimento filosofico
che si indica col nome di filosofia analitica. Ma a cagione del loro modo di
lavorare e dei loro programmi gli analisti rischiano di avere vista corta. di
chiudersi entro i loro orticelli e perdere quell'ampiezza di visuali, quel
bisogno di visioni di insieme, che sono il carattere della filosofia; e per
effetto di tale limitazione finir con l'accettare in modo acritico una quantità
di presupposti e di condizioni di lavoro. C'è, negli scritti degli analisti,
una sorta di compiacimento del particolare, dell'opera paziente nel piccolo
campo. Questa disposizione è estremamente positiva come manifestazione di
reazione, come strumento polemico contro certo facile e retorico filosofare;
può assumere una funzione negativa se toglie lo sforzo di comprendere la
complessità dell'esperienza umana e di correlarne gli aspetti in una
considerazione sintetica. E importante, per esempio. studiare con pazienza e
rigore la struttura logico del linguaggio giuridico; ma è altrettanto
importante sapere che quella è la strutturi li un linguaggio che serve a dati
scopi nella società umana e si forma attraverso certi processi d'esperienza e
opera in certi processi di esporienza. Senza questa consapevolezza si corre il
pericolo, nel quale non di rado sono incappati cultori di logica giuridica, di
estendere surrettiziamente conclusioni dei loro studi oltre i limiti di quegli
studi, o fondar le analisi logiche in presupposti dogmatici che non
reggerebbero alla critica. Ecco dove la tradizione filosofica idealistica,
giungendo attraverso opere come la Filosofa del diritto del Cesarini Sforza,
mantiene, anche per chi senta l'esigenza di nuove indagini nel senso or ora
indicato, una piena e attuale validità. L'insognamento principale di questa
Filosofia del diritto si può riassumere in poche parole: sappiate vedere il
diritto nell'esperienza giuridica. Il concetto di esperienza giuridica, o
meglio, piú che un concetto, l'impegno a considerare il diritto
nell'esperienza; l'analisi delle relazioni tra il diritto come regola e la vita
morale, politica, economica, soprattutto l'elaborazione delle distinzioni
concettuali necessarie alla consapevolezza di tali relazioni, sono uno dei
contributi migliori della recente filosofia giuridica italiana agli studi
filoso-fici; e costituiscono il principale titolo di merito del libro di cui ci
occupiamo. Il modo in cui S. concepisce l'esperienza giuridica, comparato a
quello di altri nostri autori, sarebbe un interessante tema di ricerca. Qui
conviene limitarsi, in relazione a quel movimento filosofico di cui sopra si
diceva, che ormai, e fortunatamente, è pene- trato anche nel nostro paese e vi
progredisce, a sottolineare l'insegnamento da tenere vivo. LA GIUSTIZIA
L'esperienza giuridica procede attraverso il tentativo di razionalizzare la
vita mediante la regola e attraverso la ribellione della vita alla regola. Le
sopraffazioni delle norme sulla vita, le ribellioni della vita «sono aspetti necessari
e insopprimibili del processo spirituale sopra rievocato. Ciò la filosofia
insegna, mostrando che è un errore parteggiare aprioristicamente per le norme
contro la vita, ma è un errore anche parteggiare aprioristicamente per la vita
contro le norme ». Sembra dunque che il filosofo sia neutrale tra la vita e le
norme; e, seduto sull'orlo del fiume, veda scorrere il fiume col suo ribol.
lire di lotta tra la regola giuridica e l'originalità della valutazione morale,
applicando il precetto spinoziano di non appassionarsi alle une o alle altre
sorti, sed intelligere. Abbiamo però rilevato come alla fine il Cesarini Sforza
prenda partito, e mostri la sua simpatia per la parte della vita. Al momento
dell'ordine giuridico egli dà il nome di principio di legalità, al momento di
ribellione e superamento il nome di principio di giustizia. E nel principio di
giustizia ravvisa l'affermarsi dell'esigenza della eguaglianza tra i soggetti
di diritto in quanto sono tutti persone umane. Il filosofo non rimane dunque freddo
e intellettualisticamente indifferente innanzi alle vicende umene, ma ne è
partecipe, si impegna a sua volta. Cosí un recensore, il Ciarletta, ha potuto
dire che la filosofia del diritto è, per S., la filosofia della rivolu-zione; o
per lo meno, se la parola rivoluzione facesso necessariamente pensare al
sovvertimento violento di un ordine giuridico preesistente, la filosofia
dell'originale e profonda moralità che supera l'irrigidito schema della norma
astratta. La simpatia per l'autore certamente si arricchisce molto di questo
rilievo: il filosofo indifferente suscita sgomento, dal filosofo ci si aspetta
non soltanto una lucida spiegazione di come vanno le cose, ma d'averne un
orientamento e una guida per la parte che nella società umana noi stessi dobbiamo
pure svolgere. In questo punto ravviso, però, la maggior difficoltà filosofica
del saggio. Cho base ha l'affermazione della presenza dell'esigenza egualitaria
nel principio di giustizia, ossia nel movimento che produce e supera il
diritto? Sembra che il Cesarini Sforza le dia una base empirica: al passo in
cui si dichiara che l'idea di eguaglianza tra i soggetti di diritto è
intrinseca al concetto di giustizia segue un richiamo all'esperienza storica
(v. la citazione alla fine del secondo paragrafo di questa nota). Ma
l'esperienza storica, purtroppo, è al riguardo tutt'altro che univoca. Ci sono
movimenti rivoluzionari piú o meno sinceramento ispirati all'eguaglianza tra le
persone umane e ci sono movimenti che predicano e praticano la disuguaglianza degli
uomini, dei popoli, delle razze. L'esperienza storica mostra che vi sono
volontà in lotta per imporre la propria forza alla forza di altre volontà, e il
vario contenuto delle volontà contrastanti. Se principio di giustizia è il nome
che diamo al movimento che produce e supera il diritto, realizzano il facipio
di giustizia tanto i nazisti che vogliono abbattere la democrazia quanto i
desiocratici che si ribellano al diritto nazista. L'identificazione del
principio di giustizia con il manifestarsi dell'esigenza di eguaglianza delle
persone umane è il giudizio etico che una retta coscienza dà sulla storia;
l'esperienza storica ne è giudicata, e non può giustificarlo, non basta a
fondarlo. È possibile una fondazione teorica del principio di giustizia? Oppure
in quel principio si manifesta la nostra personalità, come si è formata nel
nostro ambiente culturale, e non v'è modo di dimostrarlo ad altri, ma soltanto
lo si riceve e lo si comunica per via di educazione? Questo è il problema della
giustizia, come problema del valore del diritto. La filosofia del diritto di
S., con il suo immanentismo, con il quadro che dà dell'esperienza giuridica
come dialettica di regola e di concreta e originale moralità, con la critica
dei principi regolativi, esclude la prima soluzione. Ogni tentativo di
identificazione teorica della giustizia, come valore del diritto, con
l'eguaglianza delle persone umane, sarebbe un nuovo contrabbando di un
principio regolativo, il principio dell'egua-glianza, quale principio
costitutivo del diritto. Dal punto di vista di questa filosofia si può dire
soltanto che principio costitutivo dell'esperienza giuridica è il sovrapporsi
della regola alla vita e il ribellarsi della vita alla regola; dal principio
costitutivo del diritto, chiarito dalla filosofia, all'affermazione del valore
di un certo principio regolativo, non c'è pas- saggio. La ragione filosofica
vede il principio costitutivo, la dialettica di morale e diritto; se poi, in
quella dialettica, noi ci impegniamo per un particolare principio regolativo,
ciò dipende da ragioni della nostra morale, che la ragione filosofica non
conosce. Il problema del valore, o dei valori, costituisce uno dei temi
centrali e piú critici dell'idealismo italiano, che in vari suoi rappresentanti
ha tentato di ricavare la fondazione del valore dalla teoria della realtà
spirituale. Mi pare che la chiara e stringente formulazione data alla filosofia
della pratica da S. ci metta innanzi a una conclu-sione: per una filosofia, che
nôn creda di poterli fondare nel trascendente, i valori non sono giustificabili
teoricamente. Questo non significa finire in pieno irrazionalismo e negar che
la filosofia debba occuparsi delle questioni di valore: gli atteggiamenti
valutativi sono connessi con credenze, e il discorsa razionale, modificando le
credenze, contribuisce a mutar le valutazioni; quanto alla filosofia, ossa ha
per compito di chiarire la natura, la portata e le conseguenze
dell'atteggiamento valutativo, di analizzare e distinguere le com• ponenti del
discorso sui valori ecc. Ma al fondo dell'affermazione di un valore c'è sempre
un impegno personale, un atto di coscienza morale. Tale tesi non ci riconduce
allo sgomento del filosofo freddo o intellettualisticamente indifferente;
desideriamo il filosofo che cerchi di realizzare con la filosofia il valore
della conoscenza spassionata, ma sappia nel mondo, conosciuto senza passione,
affermare con ferma e feconda passione tutti i suoi valori umani. Simile
discorso non può qui ulteriormente svilupparsi: quanto ho detto può forse bastare
per indicare la seconda, importante direzione di progresso di consapevolezza
che, a mia giudizio, si apre a chi medita le posizioni dell'idealismo italiano,
e queste, in particolare, del Cesarini Sforza. LA TEORIA GENERALE DEL DIRITTO
Al principio del saggio dedicato alla Teoria generale del diritto del Levi,
recentemente ripubblicato nel volume Studi sulla teoria generale del diritto,
il Bobbio rileva che tre sono i punti di vista da cui una teoria generale del
diritto può guardare il fenomeno giuridico: diritto come rapporto giuridico,
diritto come istituzione, diritto come norma. Ho detto in precedenza che nella
tcoria generale delineata dal Cesarini Sforza è particolarmente importante e
centrale, insieme al concetto di norma, quello di rapporto giuri-dico; ed ho
indicato il modo in cui l'autore lo definisce. Ora è interessante rilevare come
il concetto di rapporto sia da lui costruito sulla base del concetto di norma,
che è il vero pernio dell'organizzazione dei concetti di questa teoria
generale, talché essa va ascritta al terzo tipo indicato dal Bobbio. Nel caso
dell'atto normativo primo, non qualificato sulla base di precedenti atti
nor-mativi, rapporto giuridico è la relazione che ai istituisce tra il soggetto
attivo dell'imperativo e il soggetto passivo; il rapporto giuridico è definito
come rapporto tra l'imperativo e l'obbligo che esso pone. La distinzione e
contrapposizione tra norma e rapporto giuridico, com'è presentata di solito (la
norma quale fonte del rapporto, in quanto regolatrice di una relazione sociale,
economica ecc.), è sostituita, a proposito degli atti normativi qualificati
sulla base di atti normativi precedenti, dalla distinzione e contrapposizione
tra rapporto giuridico concreto, ossia l'imperativo effettivamente rivolto da
un sobbeece ad un altro, e rapporto giuridico astratto, ossia lo schema di
rapporto stabilito dalla formula normativa riferibile alla volontà superiore. I
concetti di rapporto concreto e di rapporto astratto servono in effetti, come
si vedo, a configurare la correlazione tra una norma di grado inferiore e una
norma di grado superiore. È naturale, qui, il richiamo al Kelsen. La
corri-spondenza tra posizioni del Cesarini Sforza e posizioni del Kelsen appare
evidente a proposito della soluzione data al problema della legittimazione del
diritto, del fondamento. della sua obbligatorietà. I rapporti concreti, dice il
Cesarini Sforza, sono giuridici solo in quanto rientrino in uno schema di
rapporto astratto stabilito dalla volontà superiore. In termini kelseniani, la
validità di una norma deve essere dedotta da una norma di grado superiore.
Riguardo all'atto normativo primo, dico il Cesarini Sforza, la distinzione tra
rapporto astratto e rapporto concreto non ha nessun significato; l'atto
normativo primo. eta all'inizio di una serie di qualificazioni di giuridicità,
ma non può essere qualificato. nello stesso modo; esso è giuridico di per sé,
purché in esso si manifesti una forza vin--colatrice delle azioni. Cosí la
norma fondamentale del Kelsen sta all'inizio di una serio di qualificazioni di
giuridicità, ma non può essere qualificata nello stesso modo; e tutta: la
catena delle qualificazioni vi può essere appesa, in quanto la norma
fondamentale sia posta come condizione di validità dell'intero ordinamento. I
due autori hanno in comune-l'importante consapevolezza che il diritto non può
essere giustificato con il diritto: si giustificano, all'interno di un
ordinamento giuridico, singole norme sulla base di altre-norme; ma per sapere
come l'intero ordinamento, entro il quale il giurista adopera la sua. logica
qualificatrice, stia in piedi, o perché debba stare in piedi, per stabilire le
condizioni prime di ogni ragionamento giuridico, occorre andar fuori del
diritto e impiegare-un altro tipo di ragionamento. La differenza tra il Kelsen
e il Cesarini Sforza sta nel fatto. che il primo considera le norme nella loro
struttura formale, si occupa soltanto dei loro- rapporti logico-formali, e
quindi il presupposto di ogni qualificazione di giuridicità si presenta nella
sua dottrina come una mera condizione logica, un'ipotesi del pensiero giu-.
ridico; il Cesarini Sforza invece guarda agli atti normativi nella loro
effettività storica e• psicologica, concepisce la norma come imperativo, e
quindi il presupposto di ogni qualificazione di giuridicità si configura per
lui come un atto normativo primo dotato di forza politica. Mi sembra che da
questa concezione della norma come imperativo derivino alcune difficoltà, del
tipo di quelle che si sono sempre incontrate quando si sono definiti concetti
di teoria generale del diritto in riferimento a effettivi atti o stati di
volontà, anziché in: riferimento alla e soltanto alla loro espressione. Il
nostro autore perviene coerentemente a dire che il rapporto giuridico nasce nel
tempo, perdura come componente dell'ordine giuridico quanto perdurà la tensione
volitiva, e viene meno col cadere della tensione o col' compimento dell'azione
voluta. Da questo punto di vista non si spiega come mai i giuristi continuino a
considerar giuridica una volontà manifestata entro un certo ordine giuridico,,
e i giudici ad applicarla, finché non siano avvenuti certi fatti con efficacia
abrogante, senza preoccuparsi del perdurare della tensione volitiva in
corrispondenza alla volontà espressa. Meglio, a mio avviso, chiarito che e come
il diritto si forma e si trasforma nella società umana attraverso l'esprigersi
della volontà, dire decisamente che dal punto di vista giuridico ciò che viene
conosciuto e applicato è la volontà in quanto espressa, la norma come: espressione;
e costruire la teoria generale del diritto dal punto di vista della norma come
espressione linguistica prescrittiva, anziché dal punto di vista della norma
come imperativo. Checché si pensi, comunque, di queste osservazioni, la teoria
generale del diritto del Cesa-rini Sforza, accolta come è presentata o
trascritta in chiave formalistica, porta nel con.. testo della sua Filosofia
del diritto una nuova e considerevole prova dei meriti del norma--tivismo. La
concezione del diritto come norma consente di costruire. una organica teoria
generale del diritto e insieme di vedere filosoficamente il diritto nel
concreto dell'esperienza giuridica. In sede di teoria generale si determinano i
rapporti formali tra le norme, come si prospettano per la scienza del diritto
che assume una norma prima quale criterio d'individuazione di un sistema di
norme; in sede filosofica non ci si ferma alle norme come dato di un'attività
scientifica, ma si considera come le norme sono prodotte e superate nell'umana
vicenda del rinnovarsi del tentativo di razionalizzare la vita mediante la
regola e del rinnovarsi della ribellione della vita alla regola.Widar Cesarini
Sforza. Sforza. Keywords: iussum, iustum. Refs.: Luigi Speranza, “Grice e
Sforza” – The Swimming-Pool Library.
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